Sono trascorsi 20 anni dall’entrata in vigore della legge 447/1995, nota anche come legge sull’inquinamento acustico, e il quadro normativo italiano relativo alla normativa antirumore si presenta ancora incompleto. Infatti la legge sull’inquinamento acustico prevede l’emanazione di due ulteriori decreti attuativi, uno per gli immobili nuovi e uno per quelli esistenti. Mentre il regolamento per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nuovi è stato approvato già nel 1997 dal Consiglio dei Ministri, quello per gli immobili già realizzati fino al 1995 non è ancora stato promulgato. Le ragioni che giustificano tale ritardo possono essere imputate principalmente alla difficoltà nel formulare delle prescrizioni generiche che si possano applicare in modo standard all’ingente patrimonio immobiliare italiano costruito prima del 1995.
Adeguamento acustico vecchi immobili
L’adeguamento acustico dei vecchi immobili, dunque, non è stato introdotto come obbligo generico ma avviene per lo più in sede di ristrutturazione. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 5 dicembre 1997, cui abbiamo già accennato, si applica infatti non solo agli immobili la cui costruzione è stata autorizzata successivamente al febbraio 1998 – data di entrata in vigore effettiva del DPCM – ma anche su tutti gli edifici precedentemente esistenti ed oggetto di ristrutturazione in data successiva al febbraio 1998, come ha chiarito lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici durante l’adunanza del 26 giugno 2014. In tale sessione, infatti, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha determinato che si debba applicare quanto previsto dal DPCM 5.12.1997 anche “in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio”. A ulteriore conferma di tale interpretazione autorevole è intervenuta pure la circolare del Ministero dell’Ambiente prot. n. 3632/Siar/98 del 1° settembre 1998. Possiamo dunque affermare che i vecchi immobili che no sono stati oggetto di ristrutturazione negli ultimi 20 anni sono ancora senza garanzie antirumore.
Previsioni e obblighi della normativa antirumore
Cosa prevede la normativa antirumore? Sostanzialmente per mezzo della stessa si introducono dei valori limite differenziati per tipologia di costruzione: così un ospedale avrà dei valori di tolleranza acustica differenti da quelli di un albergo, una abitazione avrà valori differenti da quelli di un ufficio e via dicendo. Rimangono esclusi dal rispetto di tale normativa gli edifici a destinazione esclusivamente produttiva nel caso, però, non vi siano uffici, poiché, in questo ultimo caso, lo spazio adibito ad ufficio deve garantire il rispetto delle normative antirumore.
Tortuoso è pure il percorso di integrazione della normativa antirumore all’interno di quella regionale. Ad oggi sono solamente sette le Regioni che la hanno integrata nelle proprie leggi. Queste sono Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Puglia, Calabria, Marche, Umbria e Lombardia. Tra queste, solamente le Marche e la regione Calabria, hanno introdotto l’obbligo di allegare il certificato acustico attestante il rispetto della normativa antirumore in caso di compravendita o locazione di immobili. Rimane ancora molto da fare, dunque, affinché la normativa antirumore venga applicata in tutto il territorio nazionale, come avrebbe dovuto invece essere da 20 anni a questa parte.