Nella seduta del 16 luglio la conferenza unificata ha raggiunto l'intesa sul nuovo schema unico semplificato per la denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire.
Entro 90 giorni dalla sopraindicata data di approvazione, le Regioni dovranno recepire la nuova modulistica: l'adeguamento è vincolante per le Regioni a statuto ordinario, è invece opzionale per quelle a statuto speciale.
Il vantaggio per i professionisti é evidente: sarà finalmente più facile svolgere incarichi di progettazione in comuni diversi, senza doversi confrontare con modulistiche sempre diverse.
La SuperDia sarà utilizzata in tutti i casi previsti dall'articolo 22 comma 3 del testo unico edilizia e la denuncia dovrà essere presentata allo sportello unico edilizia oppure, per le attività produttive, ai Suap di competenza. La SuperDia in alternativa al permesso di costruire è consentita nei casi di:
1. interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
2. interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
3. interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
L'adozione del modello unico per la Superdia nasce sulla spinta allo snellimento delle procedure iniziato con il Decreto Semplificazioni (DL 90/2014).
Al proposito, ricordiamo che alla fine dello scorso anno la Conferenza unificata ha approvato i modelli unici semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. Inoltre con Dpcm 8 maggio 2015 in vigore dal 30 giugno 2015 è stato adottato un modello unico nazionale per la richiesta di AUA.
Nei prossimi mesi dovrebbe infine finalmente essere definito il Regolamento edilizio unico.