Quali garanzie e quali tutele la legge riserva al neo-proprietario che dovesse accorgersi che la sua nuova casa è stata realizzata diversamente da come stabilito nei patti contrattuali (difformità) oppure come non si dovrebbe?
La legge prevede una particolare tutela a favore dell’acquirente di immobili. L'acquirente però deve provvedere a determinati adempimenti entro precisi termini.
Scaduti i termini limite vi saranno ben poche probabilità di ottenere in giudizio la condanna del costruttore/venditore all’eliminazione del vizio o difetto di costruzione e al risarcimento.
Quando si scoprono difetti di costruzione, il tempo massimo di un anno per ricorrere contro il costruttore non ha inizio quando viene inviata la lettera per la denuncia dei vizi, ma dal giorno di asseveramento della perizia stragiudiziale che verifica i problemi.
Tutto ciò è sancito da una sentenza della Corte di Cassazione: i condomini di un palazzo citarono i costruttori per la presenza di vizi e difetti della costruzione e chiesero il risarcimento nonchè il ripristino dell’immobile.
Il Tribunale condannò la ditta, ma quest'ultima fece ricorso ritendendo che il termine di un anno a disposizione del condominio per l’azione legale decorresse dal momenot della spedzione della lettera di denuncia dei vizi.
La Corte d’Appello e la Cassazione hanno però stabilito che il termine ultimo fosse di un anno dall’asseveramento della perizia stragiudiziale volta al reale accertamento dei difetti costruttivi. Ciò al fine di evitare che gli accertamenti tecnici possano dar perdere tempo a chi vuole chiedere i danni.