Esiste una regola di formazione giurisprudenziale secondo la quale il verbale dell'assemblea di condominio deve riportare, delibera per delibera, non solo il numero dei condomini che hanno votato a favore e di coloro che hanno votato contro, ma pure la loro indicazione nominativa.
Questa regola è resa necessaria dal fatto che le maggioranze in materia di condominio, come è noto, sono doppie. Nelle associazioni si vota con maggioranze calcolate solo sulle teste. Nelle società con maggioranze calcolate solo sulle quote. Tutti sanno invece che in condominio sono necessarie sia una certa percentuale di teste che una certa percentuale di quote.
Una delibera validamente assunta deve quindi constare di una duplice maggioranza che deve essere verificabile sulla base del verbale. Se il verbale indica solo le teste senza nominare i condomini non è possibile verificare a posteriori se sussistano anche le maggioranze in punto millesimi.
Ricordiamo oggi questa regola perché la stessa è stata fatta oggetto di una controversia decisa dalla cassazione in questi giorni. Il tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità di una delibera assembleare assunta violando questa regola e poi la corte d'appello aveva confermato la sentenza.
La corte di cassazione ha cassato la sentenza della corte d'appello dichiarando che il vizio era uno di quei vizi che devono necessariamente essere fatti valere entro i trenta giorni dalla deliberazione, termine che non era stato a suo tempo rispettato dal ricorrente.
Occorre quindi ricordare, ancora una volta, che è sempre indispensabile impugnare subito le delibere che presentino vizi di tipo procedimentale. Altrimenti il vizio si sana definitivamente con il decorso del trentesimo giorno.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza 10 gennaio – 13 febbraio 2013, n. 3586
E' convincimento del relatore che il ricorso sia manifestamente fondato in quanto la Corte territoriale, sebbene espressamente investita della questione attinente alla natura del vizio lamentato, ha dato allo stesso una definizione in termini di nullità che si pone in contrasto con quanto stabilito, con funzione regolatrice dello specifico conflitto interpretativo sorto nelle sezioni semplici, dalle Sezioni Unite di questa Corte nella richiamata sentenza n. 4806/2005 che ebbe a statuire: "In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le de libere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servici comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le de libere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottale con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto".
(nello stesso senso, più di recente, vedi Cass. Sez. II n. 4014/2007; Cass. Sez. II n. 17014/2010)