Entrerà in vigore sabato 16 febbraio la Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale da pochi giorni.
Oltre alla creazione degli spazi verdi nelle città, la norma propone il contenimento del consumo di suolo e la riqualificazione degli edifici.
E’ previsto che i Comuni possano introdurre incentivi per il riutilizzo e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti. Una soluzione che la norma considera preferibile rispetto alle nuove concessioni su aree non urbanizzate.
Per il miglioramento del patrimonio edilizio e urbano il testo prevede una serie di obblighi sia per i privati che realizzano interventi sia per le Amministrazioni. I nuovi edifici, ad esempio, devono adottare accorgimenti per la minimizzazione dell’impatto sull’ambiente circostante, ma anche per l’armonizzazione con il patrimonio edilizio esistente.
Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di significativa portata, i Comuni devono promuovere misure per il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbimento delle polveri sottili, la riduzione dell’effetto isola di calore estiva e la regolare raccolta delle acque piovane.
Negli edifici esistenti, invece, devono essere previsti incentivi per la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, il rinverdimento delle pareti con tecniche di verde pensile e l’incremento del patrimonio arboreo nelle aree di pertinenza. Il 50% delle entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 è destinato alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale. I Comuni che nella realizzazione di insediamenti residenziali e produttivi non osservano le norme del DM 1444/1968 sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, entro il 31 dicembre di ogni anno devono approvare le necessarie varianti urbanistiche.
La legge prevede inoltre l’istituzione della Giornata nazionale degli alberi, il 21 novembre, al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.
Durante la Giornata dell’albero, il ministero dell’Ambiente promuoverà nelle scuole, insieme con i ministeri dell’Istruzione e delle Politiche agricole, iniziative per la conoscenza dell’ecosistema e dei boschi, il rispetto delle specie vegetali, l’educazione ambientale e civica. Le scuole, in collaborazione con i Comuni, le Regioni e il Corpo forestale, pianteranno alberi tipici locali in aree pubbliche.
L’articolo 2 della legge modifica alcune parti della legge 113/92 al fine di assicurare l’effettivo rispetto dell’obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per ogni neonato residente o bambino adottato, entro sei mesi deve essere piantato un albero. L’ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell’albero e il luogo dove l’albero e’ stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative.
Ogni sindaco ioltre, alla scadenza dell’incarico, dovrà rendere pubblico il bilancio arboreo affinché i cittadini possano verificare l’impegno ”verde” del suo mandato. Il censimento riguarderà anche gli alberi ”monumentali” e storici della città: l’eventuale danneggiamento o abbattimento sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con sanzioni dai 5.000 ai 100.000 euro.