La cassazione ha depositato lo scorso 9 gennaio una sentenza su un caso che ha preso le mosse proprio da un piccolo paese del Trentino.
L'oggetto della contestazione era un camino che è stato costruito da uno dei due proprietari in una posizione diversa da quella originaria avvicinandolo alla proprietà di un altro soggetto che ha la sua casa dall'altra parte della strada.
Ne è nata una controversia davanti al tribunale di Trento nella quale il secondo ha chiesto lo spostamento di questo cammino.
Sia perché avrebbe violato le distanze minime dei camini dalla proprietà, sia perché determinerebbe delle immissioni intollerabili dannose. Il tribunale di Trento ha istitruito la causa nominato un consulente e alla fine ha respinto la domanda. Lo stesso fatto la corte d'appello. La cassazione ha esaminato il ricorso proposto dal proprietario insoddisfatto di questa sentenza e ha accolto il suo ricorso rilevando che durante il corso del due precedenti gradi del giudizio il consulente tecnico d'ufficio non aveva risposto alla domanda se le immissioni di fumo e di odori determinate dal camino fossero da considerarsi intollerabili per l'attore.
A causa di questa falla nel corso del procedimento, la cassazione ha quindi annullato la sentenza della corte d'appello di Trento e ha rispedito tutte le carte all'esame di una altra sezione della stessa corte, affinchè proceda all'analisi tecnica se le dimissioni di fumo e di odori in questione siano da considerarsi intollerabili. E’ questo infatti il parametro fissato dalla legge all'articolo 844 per stabilire se delle immissioni sono lecite o se devono essere impedite: si deve far riferimento al parametro della tollerabilità dell'uomo medio. Solo le immissioni intollerabili all’uomo medio debbono essere impedite.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 novembre 2012 – 9 gennaio 2013, n. 309
Come insegna questa Suprema Corte cui fa eco la dottrina più avvertita, l'art. 844, secondo comma, cod. civ., alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, ponendo alle immissioni il limite della normale tollerabilità ha inteso tutelare il diritto alla salute ed il diritto ad un ambiente salubre. La Corte di merito, avrebbe dovuto, pertanto, effettuare una valutazione concreta e media tra i contrastanti diritti dei proprietari dei fondi oggetto di controversia, tenendo conto delle condizioni dei luoghi, della natura, dell'entità e della causa delle immissioni, delle necessità generali ed assolute, quotidiane e civili, della umana coesistenza e, sussidiariamente, anche della priorità dell’uso. Né esaustive sono le affermazioni contenute nella sentenza impugnate secondo cui il Tribunale aveva dichiarato che le immissioni di fumo di cui si dice erano inevitabili, ma anche tollerabili o l’espressione secondo cui “orbene l’art. 844 cc. prevede che nella valutazione della normale tollerabilità si tenga conto delle condizioni dei luoghi e del c.d. preuso” perché sono (affermazioni) generiche non rapportate alla situazione concreta posta all'attenzione del Giudice.